Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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Legge 09/06/1947 n. 530

Art. 13. L'art. 149 del testo unico predetto è abrogato e sostituito dal seguente: Sono sottoposte all'approvazione della giunta provinciale amministrativa le deliberazioni delle amministrazioni provinciali che riguardano i seguenti oggetti:

1) storni di fondi da una categoria all'altra del bilancio, quando lo stanzia mento che deve essere integrato si riferisca a spese facoltative;

2) applicazione dei tributi e regolamenti relativi;

3) acquisto di azioni industriali;

4) impieghi di danaro che eccedono nell'anno le l. 2.000.000, quando non si volgano alla compra di stabili od a mutui con ipoteca o a depositi presso istituti di credito autorizzati dalla legge od all'acquisto di titoli emessi o garantiti dallo stato;

5) alienazioni di immobili, di titoli del debito pubblico, di semplici titoli di credito o di azioni industriali, quando il valore del contratto superi la somma di l. 2.000.000, nonché la costituzione di servitù passive o di enfiteusi, quando il valore del fondo ecceda la somma suddetta;

6) locazioni e conduzioni di immobili oltre i 12 anni o quando l'importo complessivo del contratto superi la somma di lire 1.000.000;

7) assunzione diretta dei pubblici servizi;

8) regolamenti deliberati a norma di legge ed in particolare regolamenti or ganici del personale e quelli relativi all'uso dei beni provinciali;

9) creazioni di istituzioni pubbliche a spese della provincia;

10) liti attive o passive e transazioni, quando il relativo valore ecceda le lire 1.000.000 ovvero sia indeterminato.

Art. 14. Gli articoli 230 e 231 del testo unico predetto, modificati dall'art. 1 della legge 27 giugno 1942 n. 851, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Art. 230. - Per gli impiegati dei comuni e della provincia, la commissione di disciplina, per ciascuna provincia, è presieduta dal presidente del tribunale civile e penale, alla cui giurisdizione appartiene il capoluogo della provincia o da un giudice da lui delegato, ed è composta di due impiegati in pianta stabile dei comuni o della provincia e di due rappresentanti dell'amministrazione interessata, delegati, caso per caso, dal rispettivo consiglio. Entro il 15 dicembre, il presidente della deputazione provinciale ed i sindaci dei comuni trasmettono al prefetto le schede, ciascuna in busta chiusa, contenenti le designazioni fatte dai singoli impiegati per la scelta dei propri rappresentanti, accompagnandole con l'elenco degli impiegati che non abbiano preso parte alla votazione. Ciascun impiegato scrive sulla scheda due nomi: sono dichiarati eletti come effettivi i due candidati che ottengono maggior numero di voti e supplenti quelli che li seguono immediatamente. Se per qualsiasi causa, durante il biennio, venga a mancare taluno degli eletti, i supplenti prendono il posto degli effettivi e coloro che ottennero maggior numero di voti sono nominati supplenti. Lo scrutinio è fatto dal prefetto, con l'intervento del consigliere di prefettura addetto al servizio dei comuni e del segretario del comune capoluogo della provincia o, in caso di assenza o di impedimento, di altro impiegato del comune capoluogo designato dal sindaco. I rappresentanti degli impiegati non possono partecipare alle commissioni di disciplina, quando si proceda a carico di impiegati delle amministrazioni presso le quali essi stessi prestano servizio.

Art. 231. -Per i salariati, la commissione di disciplina è costituita, oltrechè del presidente e di due rappresentanti dell'amministrazione interessata, come all'art. Precedente, di due rappresentanti dei salariati dei comuni e della provincia eletti da costoro con le modalità stabilite nello stesso art.. Anche per i salariati si applica l'ultimo comma dell'art. precedente.

Art. 231-bis. -Qualora, per qualsiasi causa, le amministrazioni comunali o provinciali non provvedono alla nomina dei propri delegati ai sensi degli articoli precedenti, tali nomine sono fatte dal prefetto. Fino a quando non sarà possibile provvedere alla relativa elezione, in luogo dei rappresentanti degli impiegati o dei salariati saranno chiamati a far parte delle commissioni provinciali, di cui agli articoli 230 e 231, due impiegati o due salariati dei comuni o della provincia, di grado non inferiore a quello degli incolpati ed estranei all'amministrazione interessata, nominati dal prefetto.

Art. 15. Il secondo comma dell'art. 284 del testo unico predetto è abrogato e sostituito dal seguente: Quelle per lavori od acquisti devono anche indicare il modo di esecuzione ed essere corredate di appositi progetti, perizie o preventivi; questi ultimi possono anche essere redatti in forma sommaria, quando trattasi di forniture o di lavori la cui spesa presunta non superi le lire 100.000.

Art. 16. Il quarto comma dell'art. 285 del testo unico predetto è abrogato e sostituito dal seguente: I progetti di massima ed esecutivi di opere pubbliche dei comuni, delle provincie e dei consorzi di importo superiore a lire 20.000.000, quando all'esecuzione dei lavori si provveda con asta pubblica o licitazione privata, ovvero di importo superiore a lire 10 milioni, quando alla esecuzione dei lavori si provveda a trattativa privata o in economia, devono riportare il parere favorevole del consiglio superiore dei lavori pubblici. L'ultimo capoverso dello stesso art. è abrogato e sostituito dal seguente: I progetti di massima ed esecutivi di opere pubbliche dei comuni, delle provincie e dei consorzi devono riportare il parere favorevole dell'ingegnere capo del genio civile

a) se il loro importo superi le lire 400.000, quando si tratti di comuni con po polazione non superiore ai 100.000 abitanti o di consorzi di comuni con popolazione complessiva non superiore ai 100.000 abitanti

b) se il loro importo superi le lire 1.000.000, quando si tratti di comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti o che, pur avendo popolazione superiore ai 100.000 abitanti, siano capoluoghi di provincia, o di consorzi di comuni con popolazione complessiva superiore a 100.000 abitanti

c) se il loro importo superi le lire 2.000.000, quando si tratti di provincie, di comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti o di consorzi di comuni con popolazione complessiva superiore ai 500.000 abitanti.

Art. 17. Il primo comma dell'art. 296 del testo unico predetto è abrogato e sostituito dal seguente: I contratti che eccedono i limiti entro i quali, ai sensi degli articoli 87 e 140, è consentito procedere a licitazione privata senza preventiva autorizzazione prefettizia, non sono impegnativi per l'ente senza il visto del prefetto, il quale deve accertarsi che siano state osservate le forme prescritte.

Art. 18. L'art. 343 del testo unico predetto è abrogato e sostituito dal seguente: Le deliberazioni dei comuni, delle provincie e dei consorzi, integrate, ove occorra, con le prescritte approvazioni o comunque divenute esecutive, sono provvedimenti definitivi. Agli atti, con i quali viene dalle competenti autorità negata l'approvazione delle deliberazioni, ed ai decreti prefettizi che ne pronunciano l'annullamento è applicabile il disposto dell'art. 5. Resta salva, in ogni caso, la facoltà conferita al governo con l'art. 6.

Art. 19. La legge 10 giugno 1937 n. 1402, è abrogata.

Art. 20. L'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 17 novembre 1944 n. 426, è abrogato.

Art. 21. L'art. 62 del testo unico 3 marzo 1934 n. 383, è sostituito dal seguente: Ogni comune deve avere un albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico. Le deliberazioni del consiglio comunale devono essere pubblicate almeno per estratto contenente il riassunto della parte narrativa e l'integrale parte dispositiva mediante affissione all'albo pretorio nel primo giorno festivo o di mercato successivo alla loro data. I regolamenti comunali, dopo intervenuta la prescritta approvazione, devono essere pubblicati all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi. Il segretario comunale è responsabile delle pubblicazioni. Ciascun contribuente del comune può aver copia integrale di tutte le deliberazioni del consiglio comunale e della giunta municipale previo pagamento dei relativi diritti di segreteria. La raccolta dei regolamenti comunali e delle relative tariffe deve essere tenuta a disposizione del pubblico perché possa prenderne cognizione. Ogni contribuente ha diritto di richiedere ed ottenere copia dei regolamenti comunali e relative tariffe previo pagamento dei diritti di segreteria.

Art. 22. Ogni provincia deve avere un albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni e degli atti che devono essere portati a cognizione del pubblico. Le deliberazioni delle deputazioni provinciali, tranne quelle relative alla mera esecuzione di provvedimenti già deliberati ed approvati nelle forme di legge, devono essere pubblicate, almeno per estratto contenente la parte dispositiva, mediante affissione all'albo pretorio nel primo giorno festivo o di mercato successivo alla loro data. I regolamenti provinciali, dopo intervenuta la prescritta approvazione, devono essere pubblicati all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi. Il segretario provinciale è responsabile delle pubblicazioni. I contribuenti, ed in genere qualsiasi interessato, possono avere copia integrale delle deliberazioni e dei regolamenti, previo pagamento dei relativi diritti. La raccolta dei regolamenti provinciali e delle relative tariffe deve essere tenuta dall'ufficio provinciale a disposizione del pubblico, perche possa prenderne cognizione.

Art. 23. È richiamato in vigore l'art. 225 del testo unico 4 febbraio 1915 n. 148: Ciascun contribuente può a suo rischio a pericolo, con l'autorizzazione della giunta provinciale amministrativa, far valere azioni che spettino al comune o ad una frazione del comune. La giunta, prima di concedere l'autorizzazione, sente il consiglio comunale, e, quando la concede, il magistrato ordina al comune di intervenire in giudizio. In caso di soccombenza le spese sono sempre a carico di chi promosse l'azione. Quando una frazione di comune avesse da far valere un'azione contro il comune o contro altra frazione del comune, la giunta provinciale amministrativa, sulla istanza almeno di un decimo degli elettori spettanti a quella frazione, può nominare una commissione di tre o di cinque elettori per rappresentare la frazione stessa.

Art. 24. L'art. 195 della legge 27 giugno 1942 n. 851, è abrogato e sostituito dal seguente: Per l'assegnazione o il trasferimento di sede dei segretari comunali e provinciali il ministro dell'interno provvederà su richiesta o previo parere delle amministrazioni interessate.

Art. 25. Le attribuzioni ed il funzionamento dei consigli e delle giunte comunali sono regolati dal testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n, 148, e dalle modifiche contenute nel decreto 30 dicembre 1923 n. 2839.

Art. 26. All'art. 25 n. 1, del regio decreto 30 dicembre 1923 n. 2839, alle parole _che non eccedano il valore di lire 5000_, sono sostituite le altre: _che non eccedano la competenza del pretore_ .

Art. 27. I comuni possono nei modi stabiliti dal testo unico delle leggi sull'assunzione diretta dei pubblici servizi 15 ottobre 1925 n. 2578, assumere l'impianto e l'esercizio di farmacie. L'autorizzazione prefettizia, ferme le disposizioni sanitarie sull'esercizio delle farmacie, sarà data, in quanto occorra, in deroga alle limitazioni previste dal- l'art. 104 all'art. 118 del testo unico 27 luglio 1934 n. 1265, delle leggi sanitarie. Il numero di dette farmacie e le modalità di apertura saranno sottoposti all'approvazione prefettizia sentito il consiglio provinciale di sanità.

Art. 28. La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella gazzetta ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a R

oma, addì 9 giugno 1947 De Nicola De Gasperi – Scelba Visto, Il Guardasigilli: Grassi

 

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